FAQ - Domande di carattere generale
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Come strumento per contrastare l'evasione fiscale a livello mondiale, l'OCSE e il G20 hanno collaborato alla realizzazione di un'iniziativa internazionale relativa allo Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (SAI), anche nota come "Standard comune di comunicazione di informazioni" (SCC).
Lo SAI consiste nello scambio di informazioni su base transfrontaliera tra le autorità fiscali e riguarderà potenzialmente tutti i conti detenuti da soggetti non residenti (ossia lo SAI interesserà i conti detenuti sia da persone fisiche che da entità, tra cui trust, fondazioni e società di persone). Per quanto riguarda le entità, occorre determinare la loro classificazione ai fini dello SAI (Istituto finanziario, Entità non finanziaria attiva o Entità non finanziaria passiva), nel rispetto di rigorosi criteri stabiliti dalle norme SAI. In alcuni casi, può essere necessario raccogliere informazioni fiscali sui Detentori di controllo dell'entità.
Lo SAI si attiene agli standard internazionali antiriciclaggio e stabilisce procedure rigorose che devono essere seguite dagli istituti finanziari al fine di raccogliere, e se necessario, trasmettere queste informazioni fiscali alle giurisdizioni partner.
La trasmissione di informazioni ai sensi dello SAI non è generalmente applicabile se il cliente è residente fiscale nello stesso paese della Banca (ossia in Svizzera). Ciò non significa che la Banca non abbia l'obbligo di raccogliere le informazioni, ma solo che queste non saranno oggetto di trasmissioni.
In qualità di istituto finanziario, Swissquote Bank SA (di seguito "la Banca" o "noi") è tenuta a raccogliere alcune informazioni fiscali che riguardano la sua clientela. Laddove accertiamo che il cliente è residente fiscale in un paese con il quale la Svizzera ha sottoscritto un accordo per lo SAI, saremo tenuti a trasmettere direttamente alcune informazioni sul suo conto (cfr. D11 per maggiori dettagli) all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) con frequenza annuale. L'AFC trasmetterà poi queste informazioni alle autorità fiscali della giurisdizione o delle giurisdizioni in cui il cliente è residente fiscale.
Tali informazioni fiscali saranno trasmesse ai sensi di un accordo reciproco stipulato tra la Svizzera e la o le giurisdizioni partner. Tuttavia, occorre notare che il regime SAI non prevede alcuna imposta preventiva (trattandosi unicamente di un processo di trasmissione di informazioni).
Diversi paesi si sono impegnati ad adottare lo SAI e circa 100 giurisdizioni lo hanno già adottato, tra cui tutti i principali poli finanziari. Inoltre, altre giurisdizioni si sono impegnate ad adottare il regime nel prossimo futuro. Un elenco completo delle giurisdizioni che hanno già adottato o si sono impegnate ad adottare lo SAI, unitamente ai dettagli sulle date in cui hanno iniziato o inizieranno a trasmettere informazioni, è disponibile sul portale SAI dell'OCSE.
Per un elenco delle giurisdizioni che hanno sottoscritto un accordo per lo SAI con la Svizzera, si rinvia al sito web della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).
In Svizzera il regime SAI è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 e le prime informazioni (relative all'anno solare 2017) sono state trasmesse nel 2018.
Tutti gli istituti finanziari esteri, tra cui banche, broker, compagnie assicurative e società di gestione patrimoniale, delle giurisdizioni aderenti sono tenuti a conformarsi allo SAI.
Per i conti aperti prima del 1° giugno 2017 (i "Conti preesistenti"), esamineremo le informazioni presenti nei registri della Banca e contatteremo il cliente per richiedere maggiori dettagli unicamente qualora non disponessimo di determinate informazioni o in caso di dubbi sulla sua relativa giurisdizione SAI. Tutte le informazioni necessarie saranno raccolte in fase di apertura del conto. Contatteremo il cliente per richiedere maggiori dettagli unicamente qualora non disponessimo di determinate informazioni o in caso di dubbi sulla sua relativa giurisdizione SAI.
Di norma, dal 1° gennaio 2021, è possibile aprire un conto solo previa presentazione di un'autocertificazione che includa un numero di identificazione fiscale (NIF). Anche per i conti aperti prima del 1° gennaio 2021, è necessario fornire il/i NIF, in qualsiasi modo.
Qualora non disponessimo del o dei NIF del cliente, con molta probabilità ne richiederemo la trasmissione. Si ricorda che tali NIF possono essere direttamente inseriti nella sezione Profilo del conto, nell'apposito campo "Numero di identificazione fiscale (NIF)", disponibile nella sottosezione Residenza fiscale.
In linea di massima, non è possibile aprire conti senza un'autocertificazione.
Se il cliente non ci fornisce il suo o i suoi NIF, potremmo essere costretti a bloccare il suo conto dopo un periodo di massimo 90 giorni.
Le disposizioni in materia di residenza fiscale sono complesse ed è possibile risiedere in più di una giurisdizione ai fini fiscali (sebbene, qualora esista una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra le rispettive giurisdizioni, questa possa spesso determinare la giurisdizione in cui il cliente è considerato residente fiscale).
Si noti che il semplice possesso di beni immobili in una giurisdizione (ad esempio, una casa per le vacanze) non implica necessariamente la residenza fiscale in quella giurisdizione.
Ulteriori informazioni sulle disposizioni in materia di residenza fiscale in tutte le giurisdizioni che si sono impegnate ad adottare lo SAI sono disponibili sul portale SAI dell'OCSE.
In caso di dubbi sulla propria residenza fiscale, si consiglia di contattare il proprio consulente fiscale.
Se il cliente risiede in una giurisdizione con cui la Svizzera ha sottoscritto un accordo per lo SAI (cfr. D4), informazioni relative al suo conto sono trasmesse alle autorità fiscali della sua giurisdizione di residenza.
Se il cliente risiede in una giurisdizione che si è impegnata ad adottare lo SAI, ma con cui la Svizzera non ha ancora concluso un accordo per lo SAI, nessuna informazione sul suo conto sarà trasmessa fino alla stipula di un accordo tra la Svizzera e la giurisdizione di residenza fiscale del cliente.
Se il cliente risiede in una giurisdizione che non si è impegnata ad adottare lo SAI, nessuna informazione sul suo conto sarà trasmessa fino a quando tale giurisdizione non si impegnerà ad adottare lo SAI e non firmerà un accordo per lo SAI con la Svizzera.
Ove richiesto, le informazioni trasmesse ai sensi dello SAI includono quanto segue:
- in caso di singolo individuo titolare di conto, il nome, l'indirizzo, la data di nascita e il numero di identificazione fiscale;
- in caso di entità titolare di conto che non sia un istituto finanziario, il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione fiscale dell'entità; mentre, se l'entità è classificata come entità non finanziaria passiva ai fini dello SAI, il nome, l'indirizzo, la data di nascita e il Numero di identificazione fiscale di ciascun Detentore di controllo;
- il numero del conto;
- il nome e il numero di identificazione fiscale della Banca;
- il saldo o il valore del conto al 31 dicembre di ciascun anno solare;
- i proventi lordi generati dalla liquidazione o dal rimborso di attivi nel corso dell'anno solare;
- l'importo lordo di tutti i dividendi, interessi e altri importi pagati o accreditati sul conto nel corso di ciascun anno solare.
Sì.
Sì, informazioni relative al conto saranno trasmesse nell'anno successivo a quello in corso, anche se lo si chiude ora o in seguito.
Ogni anno, a meno che non decida di chiudere il conto. In quest'ultimo caso, informazioni relative al conto saranno trasmesse unicamente nell'anno successivo alla sua chiusura.
Il cliente è tenuto a informarci immediatamente di qualunque variazione delle sue circostanze che potrebbe avere un impatto sulle informazioni da trasmettere ai sensi dello SAI, ad esempio, (i) un cambio dello stato di residenza fiscale, (ii) la variazione del numero di identificazione fiscale e (iii), nel caso di un'entità, variazioni dei Detentori di controllo o ancora un cambio dello stato di residenza fiscale dei Detentori di controllo.
We will use our best endeavors to inform our clients prior to the first occurrence of reporting of their account pursuant to the AEOI.
Sì, è possibile richiedere una dichiarazione con indicazione delle informazioni trasmesse all'AFC dalla Banca. Tale dichiarazione viene rilasciata a fronte di una commissione di CHF 20 e solo in seguito all'effettiva trasmissione, ossia dopo il 31 luglio di ogni anno.
La dichiarazione SAI non può essere riconciliata con la dichiarazione fiscale o con l'estratto del portafoglio, poiché i principi impiegati per produrre i tre documenti sono diversi. La dichiarazione SAI rappresenta un valore indicativo degli attivi del cliente (ossia il valore lordo degli attivi alla fine dell'anno (titoli e contanti), l'importo lordo di tutte le vendite e i rimborsi e il reddito lordo percepito durante l'anno interessato) ed è utilizzata dalle autorità fiscali nazionali unicamente come indicazione della situazione del cliente. Di conseguenza non può essere utilizzata per calcolare l'importo delle tasse da pagare.
In genere, le informazioni trasmesse possono essere messe a disposizione unicamente delle autorità responsabili della gestione o della supervisione della tassazione nella giurisdizione partner in cui risiede il titolare del conto, e utilizzate unicamente per scopi fiscali. In linea di principio, la giurisdizione partner ricevente non può trasmettere le informazioni a un'altra giurisdizione e deve considerarle riservate.
La protezione dei dati e la riservatezza sono una parte fondamentale dello SAI. Esistono regole dettagliate che richiedono la predisposizione di solidi meccanismi di protezione dei dati prima della stipula di un accordo per lo SAI tra la Svizzera e una giurisdizione partner. Inoltre, le autorità fiscali non sono autorizzate a trasmettere le informazioni ricevute a qualsiasi altra amministrazione pubblica locale; le informazioni possono essere impiegate unicamente per scopi fiscali.
La privacy dei dati del cliente è garantita. Divulghiamo le informazioni che riguardano il cliente ai sensi dello SAI unicamente se siamo tenuti a farlo per legge.
Il regime SAI non pregiudica il funzionamento della normativa FATCA poiché i due sistemi operano in parallelo.
Ulteriori informazioni sullo SAI sono disponibili sui seguenti siti web:
sito web della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)
pagina dedicata al regime SAI del sito web di SwissBanking.
In caso di dubbi sull'impatto dello SAI sulla propria situazione specifica, si consiglia di contattare il proprio consulente fiscale.