FAQ - Domande di carattere generale
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Per aiutare a combattere l'evasione fiscale dagli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro (il “Tesoro”) e l'Internal Revenue Service (“IRS”) statunitensi hanno unito le forze e nel 2010 hanno introdotto la normativa “Foreign Account Tax Compliance Act” (“FATCA”), entrata in vigore il 30 giugno 2014.
Attraverso la stipula di una serie di accordi intergovernativi (“IGA”) tra gli Stati Uniti e giurisdizioni terze, aventi per oggetto l'attuazione della FATCA, tale normativa è diventata parte delle leggi locali delle giurisdizioni interessate. Il 14 febbraio 2013, la Svizzera e gli Stati Uniti (gli “USA”) hanno sottoscritto uno dei suddetti IGA, successivamente entrato in vigore il 30 giugno 2014.
Il fulcro della FATCA prevede la trasmissione di informazioni oltre i confini nazionali da banche non statunitensi direttamente all'IRS (IGA Modello 2) o indirettamente attraverso le proprie autorità fiscali (IGA Modello 1) per tutti i conti non statunitensi detenuti da Soggetti statunitensi (“US person”), al fine di evitare che questi ultimi utilizzino istituti finanziari e altre organizzazioni finanziarie non statunitensi per eludere la tassazione negli Stati Uniti sui rispettivi redditi e attivi.
La FATCA prevede una serie di rigorose procedure applicabili agli istituti finanziari non statunitensi al fine di raccogliere e, se necessario, comunicare direttamente o indirettamente le suddette informazioni fiscali all'IRS.
Poiché la Svizzera ha sottoscritto un IGA Modello 2, gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti alla trasmissione diretta di informazioni.
In qualità di istituto finanziario, Swissquote Bank SA (di seguito “la Banca” o “noi”) è tenuta a raccogliere alcune informazioni fiscali su tutti i suoi clienti. Laddove rilevassimo che lei è una US person saremo tenuti a trasmettere direttamente alcune informazioni sul suo conto (vedere la domanda D11 per maggiori dettagli) all'IRS con frequenza annuale.
Come menzionato nella D1, tali informazioni fiscali saranno comunicate ai sensi dell'IGA stipulato tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Tuttavia, occorre notare che la normativa FATCA non prevede alcuna imposta preventiva (trattandosi unicamente di un processo di comunicazione di informazioni), salvo in rari casi specifici.
Più di 110 giurisdizioni sono già conformi alla FATCA, tra cui tutti i principali poli finanziari. Per un elenco completo delle giurisdizioni che soddisfano o si sono impegnate a soddisfare i requisiti FATCA, unitamente ai dettagli sulle date in cui hanno iniziato o inizieranno a trasmettere informazioni, consultare il Treasury FATCA Resource Center.
In Svizzera la normativa FATCA è entrata in vigore il 30 giugno 2014 e le prime informazioni (relative all'anno solare 2014) sono state trasmesse nel 2015.
Tutti gli istituti finanziari esteri (“FFI”), incluse banche, broker, compagnie assicurative e società di gestione patrimoniale non statunitensi, delle giurisdizioni aderenti (vedere la D3 per maggiori dettagli) sono tenuti a soddisfare i requisiti FATCA.
La normativa FATCA riguarda sia singoli individui sia entità (tra cui trust, fondazioni, partenariati o società) considerati US person ai fini della tassazione negli Stati Uniti, come anche alcune entità controllate da detentori considerati US person (i “Detentori di controllo”). Nel caso delle entità, occorre determinare la loro classificazione ai fini FATCA (Istituto finanziario, Entità non finanziaria attiva o Entità non finanziaria passiva), sulla base dei rigorosi criteri definiti nelle regole della FATCA.
For account opened on or before 30 June 2014 (a “Pre-existing account”), we will review the information already available in the Bank’s records and we will only contact you to request additional information if we are missing certain information or if we have any doubts as to your FATCA status.
For accounts opened on or after 1 July 2014 (a “New account”), all necessary information is collected from you at the time the account is opened.
Se richiede l'apertura di un Nuovo conto a partire dal 1° luglio 2014 ma non fornisce alla Banca le informazioni richieste ai sensi della FATCA, la Banca rifiuterà di procedere con l'apertura.
Se è titolare di un Conto preesistente, ossia aperto entro il 30 giugno 2014, e non ci fornisce le informazioni aggiuntive eventualmente richieste per determinare il suo status FATCA, il suo conto verrà classificato come Conto senza dichiarazione di consenso e potremmo essere tenuti a segnalarlo all'IRS qualora ci giungano informazioni tali da farci ritenere ragionevolmente che lei potrebbe essere una US person (vedere la D7 per maggiori dettagli). Pertanto le consigliamo caldamente di fornirci tempestivamente tutte le informazioni eventualmente richieste, così da evitare che i suoi dettagli vengano segnalati erroneamente ai sensi della FATCA.
Se lei è considerato/a una US person ai fini fiscali negli Stati Uniti, le informazioni relative al suo conto saranno trasmesse all'IRS.
Ove richiesto, le informazioni trasmesse all'IRS ai sensi della normativa FATCA includono quanto segue, a seconda della sua classificazione FATCA:
- in caso di singolo individuo titolare di conto, il nome, l'indirizzo, la data di nascita e il numero di identificazione fiscale (NIF);
- in caso di entità titolare di conto che non sia un Istituto finanziario, il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione fiscale (NIF) e, se l'entità è classificata come entità estera non finanziaria (NFFE passiva) ai fini FATCA, il nome, l'indirizzo, la data di nascita e il numero di identificazione fiscale (NIF) di ciascun Detentore di controllo;
- il numero del conto;
- il nome, il GIIN e il QI-EIN della Banca;
- il saldo o il valore del conto al 31 dicembre di ciascun anno solare;
- i proventi lordi generati dalla liquidazione o dal rimborso di attivi nel corso dell'anno solare;
- l'importo lordo di tutti i dividendi, interessi ed altri importi pagati o accreditati sul conto nel corso di ciascun anno solare.
Sì.
Sì, il suo conto sarà oggetto di segnalazione l'anno successivo a quello in corso, anche se decide di chiuderlo, ora o in seguito.
Se lei è considerato/a una US person, ogni anno, a meno che non decida di chiudere il conto. In quest'ultimo caso, il suo conto sarà oggetto di segnalazione unicamente l'anno successivo alla chiusura.
Lei è tenuto/a a informarci di qualunque variazione delle sue circostanze che potrebbe avere un impatto sulle informazioni da trasmettere ai sensi della normativa FATCA, ad esempio, in via non esaustiva, (i) un cambio di residenza o nazionalità, (ii) la variazione del suo numero di identificazione fiscale (NIF) e (iii), nel caso di un'entità, variazioni dei Detentori di controllo o ancora della residenza o della nazionalità dei Detentori di controllo.
Faremo il possibile per informare i clienti prima della prima trasmissione delle informazioni relative ai loro conti ai sensi della normativa FATCA.
Sì, può richiedere una dichiarazione con indicazione delle informazioni trasmesse all'IRS dalla Banca. Tale dichiarazione viene rilasciata a fronte di una commissione di CHF 20 e solo in seguito all'effettiva trasmissione, ossia dopo il 31 luglio di ogni anno.
La dichiarazione FATCA non può essere riconciliata con la dichiarazione fiscale o con l'estratto del portafoglio, poiché i principi impiegati per produrre i tre documenti sono diversi. La dichiarazione FATCA rappresenta un valore indicativo degli attivi del cliente (ossia il valore lordo degli attivi alla fine dell'anno solare (titoli e contanti), l'importo lordo di tutte le vendite e i rimborsi e il reddito lordo percepito durante l'anno interessato) ed è utilizzata dall'IRS unicamente come indicazione della situazione del cliente. Di conseguenza non può essere utilizzata per calcolare l'importo delle tasse da pagare.
In genere, le informazioni oggetto di segnalazione possono essere messe a disposizione unicamente dell'IRS e utilizzate unicamente per scopi fiscali.
La protezione dei dati e la riservatezza sono una parte fondamentale della FATCA. Esistono regole dettagliate che richiedono la predisposizione di solidi meccanismi di protezione dei dati prima della stipula di un accordo intergovernativo tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Inoltre, la Banca non è autorizzata a divulgare le informazioni ricevute a qualsiasi istituto finanziario o amministrazione pubblica locale estera; le informazioni possono essere impiegate unicamente per scopi fiscali. Tuttavia, potrebbe essere richiesto alla Banca di condividere alcune informazioni con l'Amministrazione federale delle contribuzioni (l'“AFC”) su richiesta.
Ci impegniamo a rispettare il suo diritto alla privacy e a divulgare le sue informazioni FATCA unicamente se tenuti per legge a farlo.
La normativa FATCA non incide sul funzionamento del sistema AEOI poiché i due regimi sono implementati in parallelo.
Maggiori informazioni sulla FATCA sono disponibili nei seguenti siti web:
SwissBanking - Pagine dedicate alla FATCA
IRS - Pagine dedicate alla FATCA
In caso di dubbi sull'impatto della FATCA sulla sua situazione specifica, suggeriamo di contattare il consulente finanziario di fiducia.
Questo documento è fornito a scopo puramente informativo e non costituisce una consulenza di alcun tipo, specialmente di natura fiscale. Può essere modificato in qualsiasi momento, in particolare a seguito di modifiche delle normative o delle prassi delle autorità competenti.